FAQ – risposte alle vostre domande più frequenti
La documentazione richiesta per fruire dell’aliquota IVA ridotta da trasmettere al venditore è la seguente:
• certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
• Questo modulo di autocertificazione compilato e firmato
• Immagine della carta di identità dell’avente diritto
• Immagine del codice fiscale o della tessera sanitaria dell’avente diritto .
L’ordine verrà evaso solo dopo aver ricevuto la documentazione.
Nel caso in cui la documentazione trasmessa non sia completa, poco chiara ovvero nel caso in cui la richiesta di agevolazione non sia supportata da idonea documentazione,il venditore non potrà procedere all’emissione della fattura con applicazione dell’IVA 4% ex legge 104/92.
Si evidenzia peraltro che tutta la documentazione trasmessa dal cliente e dallo stesso pervenuta verrà trattata e conservata in conformità alla legge 196/93 sul trattamento dei dati personali (privacy).
E’ possibile consultare le linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate per informare sulle possibilità di agevolazioni fiscali scaricando questo documento.
Per usufruire dell’IVA agevolata al 4% riservata a persone disabili (applicabile ai prodotti gravati da IVA 10% o da IVA 22%), registrarsi utilizzando come dati di fatturazione quelli della persona disabile.
Nella schermata in cui verrà chiesta la modalità di pagamento, selezionare la voce “Richiedi applicazione IVA agevolata al 4% (legge n. 104/1992)”.
Caricare la certificazione di riconoscimento di invalidità, l’autocertificazione, copia della carta di identità e codice fiscale (in formato jpg o pdf).
Si consiglia la visita ortopedica a tutti quei coloro che avvertano dolori alle articolazioni, o evidenzino una limitazione dei movimenti articolari, che presentino difficoltà e dolore a camminare, o che riscontrino deformità delle ossa, delle parti molli e delle articolazioni. Anche persone che hanno subito un trauma come fratture , distorsioni e contusioni, devono rivolgersi ad un esperto ortopedico.
Lo specialista ortopedico può prescrivere degli accertamenti di diagnostica Strumentale per ottenere una diagnosi accurata. Gli esami maggiormente prescritti in ortopedia sono: radiografie, ecografie, Risonanza magnetica nucleare (Rmn), Tomografia computerizzata (Tc), Elettromiografia (Emg),scintigrafia ossea, esami ematici.
Nel Decreto Ministeriale numero 332/99, all’art. 2, è stabilito che gli aventi diritto all’erogazione – A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – dei dispositivi contenuti nel Nomenclatore Tariffario sono: – gli invalidi civili, di guerra e per servizio; – i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un’invalidità permanente; – gli invalidi in attesa di accertamento che necessitino di continua assistenza; – coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; – le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio, previa presentazione di certificazione medica; – le persone ricoverate presso una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali venga certificata la necessità urgente di applicazione di una protesi, di una ortesi o di un ausilio prima della dimissione, poiché la menomazione è ritenuta essere grave o permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità; Per quanto riguarda gli invalidi sul lavoro, l’erogazione dei dispositivi protesici è garantita dall’INAIL ed è regolamentata dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 Ottobre 1965, n. 257 – Supplemento Ordinario.
La procedura per richiedere un ausilio, un’ortesi o una protesi è regolato per legge in più fasi che sono la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura e il collaudo. La prescrizione La prescrizione deve essere redatta da un medico specialista che sia dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Nella prescrizione, il medico deve specificare di quale ausilio, dispositivo protesico, o ortesi ha bisogno il paziente e deve indicare il codice ISO corrispondente. L’autorizzazione Successivamente occorre recarsi all’Ufficio prestazioni e protesi della ASL di appartenenza. La ASL verifica se il richiedente rientra tra gli aventi diritto e se c’è corrispondenza tra la prescrizione e i dispositivi indicati nel Nomenclatore Tariffario. Nel documento di autorizzazione viene indicato il corrispettivo riconosciuto al fornitore da parte della ASL per l’erogazione del dispositivo richiesto dall’utente. La fornitura Sul Sito Internet del Ministero della Salute nella quale si possono consultare gli elenchi dei fabbricanti accreditati, http://www.ministerosalute.it/dispositivi/paginainternasf.jsp?id=14&menu=elenchi Itca 01000169 è il numero di iscrizione di Ortopedia Crispi Il collaudo Il collaudo viene effettuato dal medico specialista che ha prescritto il dispositivo e che verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fornito. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio, sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso. Nel caso in cui il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo.